L'autotutela costituisce il potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su istanza del contribuente, tutti i propri atti che risultano viziati da errori.
Il potere di autotutela è rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione. Eventuali istanze di parte pervenute in materia di revisione di accertamenti hanno valore di mera sollecitazione e non determinano alcun obbligo giuridico di provvedere.
La presentazione di un'istanza in autotutela non sospende i termini per il pagamento nè per il ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.
L'istituto è attualmente disciplinato dal D.L. n.564/94 convertito nella Legge 656/94 - integrato dalla Legge 28/99 e dal Decreto Attuativo del Ministero delle Finanze n. 37/97.