La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), art. 1 comma 738, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 ha sancito l'abolizione del tributo unico, meglio noto come IUC (composto da TASI, IMU, TARI) come definito dalla legge 147/2013.
Questa abolizione comporta l'abrogazione della TASI, con conseguenza che nessun pagamento per questo tributo è dovuto per l'anno 2020 e seguenti.
La TASI potrà essere contestata dal Comune, se dovuta, solo per gli anni precedenti al 2020 in caso di errati pagamenti da parte dei contribuenti.
La TASI, in vigore dal 2014, era destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività, al contrario dei servizi a domanda individuale.
Chi deve pagare
- Possessore (titolare di proprietà o di diritto reale per usufrutto, uso/abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati destinati ad abitazione principale (del possessore) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e fattispecie ad esse assimilate, nonché relative pertinenze. Le pertinenze e i casi di assimilazione all’abitazione principale sono le stesse definite per l’IMU.
- Possessore (titolare di proprietà o di diritto reale per usufrutto, uso/abitazione, enfiteusi, superficie) e detentore di fabbricati rurali ad uso strumentale.
In caso di non coincidenza tra possessore e utilizzatore il tributo è dovuto per il:
- 70% a carico del possessore, fermo quanto stabilito dal comma 673, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore;
- 30% a carico dell’utilizzatore.
Su cosa pagare
- Abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- Fabbricati rurali ad uso strumentale
Definizione abitazione principale
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Definizione pertinenza dell’abitazione principale
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità d’uso abitativo.