Rimborsi
Ai sensi della Finanziaria del 2007 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00 relativi unicamente al tributo
Compensazioni
I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
A tal fine il contribuente deve presentare al Servizio Gestione Entrate apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza deve contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione.
Tale istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo