Accesso civico generalizzato (FOIA)

Il FOIA - Freedom of Information Act, diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. In Italia tale diritto è previsto dal Decreto Legislativo n. 97 del 2016 che ha modificato il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 (c.d. Decreto Trasparenza), introducendo l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo del FOIA è dunque promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo. Chiunque, infatti, può richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Approfondimenti sul FOIA sono disponibili alla pagina www.foia.gov.it (Centro Nazionale di Competenza).

Accesso civico generalizzato e altre tipologie di accesso

L’accesso civico generalizzato si aggiunge alle altre forme di accesso previste dall’ordinamento – tra le quali, l’accesso civico semplice e l’accesso procedimentale - che continuano a operare in base a norme e presupposti diversi.

A differenza del diritto di accesso procedimentale (o documentale), che in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela solo il richiedente con un interesse diretto, concreto e attuale, l’accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

A differenza invece del diritto di accesso civico semplice, che in base all’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza, consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

Chi può fare una richiesta FOIA e cosa si può richiedere

Chiunque può formulare una richiesta di accesso civico generalizzato, senza l’obbligo di motivazione e senza dimostrare uno specifico interesse, per ottenere dati e/o documenti in possesso di qualsiasi pubblica amministrazione o ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web comunale.

Come presentare la richiesta

Il richiedente può usare il modulo scaricabile da questa pagina. L'istanza può essere presentata al Comune di Fucecchio tramite una delle seguenti modalità:

Cosa succede dopo l’invio di una richiesta

Dalla ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione, quest’ultima ha 30 giorni per fornire un riscontro con provvedimento espresso e motivato, sia in senso positivo (accoglimento) sia negativo (diniego).

I limiti all’accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato incontra limitazioni legate alla tutela degli interessi pubblici e privati contenuti nell’art. 5-bis del decreto trasparenza. L’amministrazione può quindi respingere l’istanza, fornendo adeguata motivazione, se la diffusione dei dati e/o documenti richiesti può provocare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici o privati:

  • sicurezza e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale;
  • difesa e questioni militari;
  • relazioni internazionali;
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
  • regolare svolgimento di attività ispettive:
  • protezione dei dati personali;
  • libertà e segretezza della corrispondenza;
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.

L’amministrazione, inoltre, può rigettare la richiesta nelle ipotesi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, co. 1, l. n. 241/1990.

Cosa succede in presenza di soggetti controinteressati

Se l'Ente individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare loro comunicazione.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni, entro il quale l'Ente deve comunicare l'accoglimento o il diniego della richiesta, è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine senza che sia pervenuta opposizione, l'Ente provvede sulla richiesta.
Se la richiesta di accesso civico viene accolta nonostante l'opposizione dei controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ente ne dà comunicazione ulteriore ai controinteressati.
I documenti vengono trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.
In caso di accoglimento, l'Ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Costi/Tariffe:

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Come da delibera della Giunta comunale n. 227 del 25.11.2021, l'accesso agli atti del servizio edilizia (visura pratiche edilizie) è invece soggetto al pagamento di una tariffa di 15 euro (per le pratiche edilizie presentate negli ultimi 5 anni) e di 30 euro (per le pratiche oltre i 5 anni dalla data di richiesta) per ogni pratica richiesta.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo In caso di diniego o di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Segretario comunale, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o al difensore civico regionale. Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione.