L'ICI è stata un'imposta comunale applicata sugli immobili fino al 2011.
Dovevano pagare l'ICI i titolari di diritto di proprietà, di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing) e i concessionari di aree demaniali su fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
Come si calcolava l'imposta
L'ICI si calcolava applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata ogni anno dal Comune.
FABBRICATI
La base imponibile era rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:
- 100 (fabbricati di gruppo A e C con esclusione delle categorie A/10 e C1)
- 140 (fabbricati di gruppo B)
- 50 (fabbricati di gruppo catastale D e categoria A/10)
- 34 (fabbricati categoria C/1)
Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile era determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento) aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.
TERRENI AGRICOLI
La base imponibile era rappresentata dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
AREE FABBRICABILI
La base imponibile era data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Novità del Decreto Legge 93/2008
Il Decreto Legge 93/2008 aveva introdotto una serie di novità per quanto riguardava il pagamento dell'ICI. Nessun pagamento era dovuto per:
- immobili adibiti a abitazione principale
- ex casa coniugale, a condizione che il coniuge proprietario di tale immobile non sia titolare nello stesso comune di un immobile adibito ad abitazione principale
- alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- alloggi assegnati dagli IACP (Ater)
- abitazione dei cittadini con residenza in istituti di ricovero o sanitari purchè non locata
- pertinenze come da regolamento comunale
- abitazione concessa in uso gratuito a condizione che:
- fosse data in uso a parenti in linea retta di primo grado (figli – genitori)
- l’utilizzatore vi avesse stabilito la propria residenza anagrafica
- risultasse da autocertificazione del proprietario presentata al Comune entro il termine del versamento del saldo.
Nessuna esenzione da pagamento era prevista per le abitazioni principali di categoria catastale A1-A8-A9 a cui continuavano ad applicarsi aliquota agevolata e detrazione.
Chi, pur rientrando nella casistica suddetta, avesse già provveduto al pagamento diretto dell’I.C.I. secondo la vecchia normativa, poteva presentare domanda di rimborso al Comune allegando copia del versamento effettuato.
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Aliquote e detrazioni dal 1993 al 2011 | 50.6 KB |