Gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri edili (terre e rocce da scavo)
Le terre e le rocce prodotte durante le operazioni di scavo nei cantieri edili, sono riutilizzabili per reinterri, riempimenti o rimodellamenti (sia nell'ambito dello stesso cantiere che in altri cantieri), solo previa compilazione di apposita dichiarazione che ne specifichi la quantità, l'uso e l'assenza di fattori inquinanti. In assenza di tale dichiarazione, le terre e le rocce da scavo sono considerate a tutti gli effetti rifiuti speciali e, come tali, soggette alla normativa sui rifiuti.
Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione di tale materiale al di fuori del regime dei rifiuti:
- il riutilizzo deve avvenire all'interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti
- deve essere certo l'integrale riutilizzo sin dalla fase della loro produzione
- il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale
- deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale
- terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica
- il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione
- deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo.
La dichiarazione deve essere allegata alla pratica edilizia (Permesso di costruire, DIA, Comunicazione) che autorizza l'esecuzione dei lavori edili.
La sussistenza dei requisiti che svincolano le terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti deve avvenire dunque nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti e verificati dalle amministrazioni competenti.
Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare poi l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo eventualmente svincolate dal regime dei rifiuti, o, in alternativa, dimostrarne l'avvio a recupero o a smaltimento.
Strumenti di tutela
Tipo | Descrizione |
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Potere sostitutivo | Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari | La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 |