Autenticazione firme
L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un funzionario pubblico che la firma appartiene effettivamente a chi ha reso la dichiarazione. Il testo unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000 ha eliminato l'autenticazione delle firme nelle istanze e nelle dichiarazioni sostitutive rivolte alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori o esercenti pubblici servizi. E' sufficiente sottoscrivere ed allegare la fotocopia di un documento di identità valido. L'autentica di firma è richiesta solo se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati, o nel caso di delega alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.
Essere maggiorenne. Per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.
Se l'atto deve essere presentato a privati oppure se serve per riscuotere da terzi benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, da un cancelliere o da un dipendente comunale incaricato dal Sindaco.
L'autenticazione di firme è soggetta, ove previsto dalla legge, dall'imposta di bollo. In carta da bollo è prevista una marca da bollo ogni 4 facciate autenticate.
Strumenti di tutela
Tipo | Descrizione |
---|---|
Potere sostitutivo | Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari | La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 |