Autenticazione copie
L’autenticazione è l’attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia di un documento è conforme all’originale. La copia autenticata ha lo stesso valore dell’originale.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Non è necessario far autenticare le copie di:
- atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione
- pubblicazione di un titolo di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
In questi casi è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure inviata con la fotocopia del documento d’identità.
L'autenticazione di fotocopie è soggetta al pagamento, ove previsto dalla legge, dell'imposta di bollo.
In carta da bollo è prevista una marca da bollo ogni 4 facciate autenticate.
Strumenti di tutela
Tipo | Descrizione |
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Potere sostitutivo | Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari | La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 |