Carta di identità elettronica (CIE)
La carta di identità elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l’identità del cittadino.
Realizzata in materiale plastico e dalle dimensioni di una carta di credito, è dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali.
Consente inoltre l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
La carta ha una durata di:
- 3 anni, per i minori di età inferiore a 3 anni
- 5 anni, per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 10 anni, per i maggiorenni (la scadenza deve corrispondere all'ultimo compleanno utile, immediatamente anteriore al termine di dieci anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione - Regolamento UE n. 2019/1157)
- 1 anno in caso di impossibilità temporanea al rilascio delle impronte digitali
La CIE viene rilasciata a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti a Fucecchio.
Viene inoltre rilasciata in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità.
Il rinnovo può essere richiesto a partire da 6 mesi prima della data di scadenza.
Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione.
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA)
Il rilascio della carta di identità elettronica avviene su appuntamento da prendere al numero 0571 268345. Successivamente, occorre presentarsi all'Anagrafe muniti della documentazione necessaria.
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica, o in qualunque altro momento, le persone maggiorenni residenti nel Comune di Fucecchio possono rivolgersi all'Anagrafe per esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
La consegna della CIE non è più immediata ma avviene tramite posta, a cura del Poligrafico-Zecca dello Stato, entro 6 giorni lavorativi all'indirizzo indicato dal richiedente tramite lettera raccomandata. Per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato.
E' opportuno pertanto controllare la data di scadenza della propria carta di identità per evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
Al termine della procedura di richiesta viene rilasciata una ricevuta che, in base alla Circolare del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2019, può essere utilizzata come documento di riconoscimento.
Le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate restano valide fino alla loro data di scadenza.
www.cartaidentita.interno.gov.it è il sito ministeriale di riferimento.
Rilascio CIE a minori
Per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio, il minore deve presentarsi personalmente, accompagnato da entrambi i genitori o dal tutore, muniti del loro documento di identificazione e della documentazione necessaria.
Nel caso uno dei due genitori sia impossibilitato, il minore può essere accompagnato da un solo genitore con l'assenso dell'altro (modulo scaricabile da questa pagina).
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Nei casi in cui il Tribunale per i minorenni disponga l’affido del minore a terze persone (servizi sociali, case famiglia ecc.) se i genitori non hanno perso la potestà genitoriale, dovranno comunque firmare la richiesta della carta di identità e rilasciare il loro assenso all’espatrio. In mancanza delle firme di questi ultimi, per espresso rifiuto o perché irreperibili, dovrà esser acquisito oltre al decreto di affido del Tribunale per i Minorenni, anche il Nulla Osta del giudice Tutelare.
Nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria disponga l’affido esclusivo del minore ad uno solo dei due genitori, non decade la potestà genitoriale dell’altro genitore, del quale necessita in ogni caso acquisire l’assenso all’espatrio. In caso di rifiuto o impossibilità, si dovrà acquisire il Nulla Osta del giudice Tutelare.
Rilascio CIE a interdetti
Per il rilascio della carta di identità all’interdetto, Il tutore deve esibire il decreto di nomina e deve sottoscrivere l’assenso all’espatrio.(modulo scaricabile da questa pagina).
La firma sulla carta di identità è quella del titolare della carta, ance se interdetto, a condizione che questo sia in grado di firmare.
Rilascio CIE a beneficiari di amministrazione di sostegno
Per il rilascio della carta di identità al beneficiario dell’amministrazione di sostegno è indispensabile esibire il decreto di nomina del Giudice Tutelare e comunicare le generalità e i recapiti dell’amministratore di sostegno.
Il decreto di nomina è fondamentale per individuare in quale misura e per quali ambiti l’amministratore di sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario. I poteri dell'amministratore di sostegno, infatti, a differenza della figura del tutore, non sono stabiliti in via generale, ma in via particolare nel decreto di nomina del Giudice Tutelare.
La firma sulla carta di identità è quella del titolare della carta, anche se si tratta di beneficiario dell’amministrazione di sostegno, a condizione che questo sia in grado di firmare.
Smarrimento o sottrazione della carta
E' necessario fare la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido. Successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell’Interno, si potrà richiedere l’interdizione del documento.
Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di Fucecchio, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido.
Furto o smarrimento all'estero
E' valida la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e successivamente consegnata all'Anagrafe.
Carta d'identità cartacea
Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte d'identità cartacee dovranno cessare la loro validità entro il 3 AGOSTO 2026.
Per disposizione ministeriale, il rilascio della carta di identità costituisce un'attività eccezionale riservata esclusivamente ai casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
In attesa di istruzioni da parte del Ministero dell'Interno rispetto ai documenti che alla data del 3 agosto 2026 dovessero risultare ancora non scaduti, si segnala, che in base alla legislazione vigente da tale data, salvo proroghe o modifiche normative, le carte d'identità cartacee non avranno più validità per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.
Per il rilascio del documento cartaceo servono 2 fotografie formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recenti (effettuate da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.
Il costo della carta d'identità cartacea è di Euro 5,40.
Il costo della CIE è di euro 22,20 (importo composto da corrispettivo ministeriale di euro 16,79 da versare allo Stato, diritto fisso comunale di euro 5,16 e diritto di segreteria comunale di euro 0,25)
Il versamento, in contanti o tramite POS, viene effettuato direttamente all'Anagrafe prima di procedere all'avvio della pratica.
Strumenti di tutela
Tipo | Descrizione |
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Potere sostitutivo | Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari | La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 |