Oltre alle esenzioni disciplinate dalla Legge 160/2019, nel corso del 2020 il legislatore ha previsto "specifiche misure" al fine di agevolare alcuni settori particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ad opera del D.L. n. 104 del 14 agosto scorso, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 203, sono stati introdotti alcuni interventi in ambito di fiscalità locale, finalizzati, per lo più, ad estendere agevolazioni già previste con il precedente decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
La novità più consistente, in termini di gettito, è l’ampliamento dell’esenzione IMU, introdotta dall’art. 177 del richiamato decreto n. 34/2020. Come è noto, l’agevolazione era stata limitata all’acconto IMU, relativo all’anno d’imposta 2020, per le strutture ricettive duramente colpite dall’emergenza sanitaria originata dal COVID-19, con riferimento a due tipologie di immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (questi ultimi sono stati introdotti con il decreto di agosto in commento);
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.
Ora, sulla base della previsione di cui all’art. 78 del nuovo decreto, il legislatore ha anche ampliato l’esenzione alla rata del saldo 2020, consentendo di non pagare l’IMU per tutto il 2020 per le suddette unità immobiliari. La disposizione richiamata, prevede, altresì, l’estensione ad altre fattispecie del beneficio dell’esenzione. In particolare si tratta dei seguenti immobili:
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili.
Come per la precedente versione, resta la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, anche se tale vincolo non è richiesto alle categorie di immobili di cui al punto a) e c) dell’art. 78 in commento. Nel dettaglio si tratta delle unità immobiliari adibite a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali, oltre a quelle in categoria “D”, per attività di allestimento di fiere e manifestazioni.
Ulteriore agevolazione afferisce agli immobili in categoria catastale “D/3”, ovvero cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli, che potranno godere dell’esenzione anche negli anni d’imposta 2021 e 2022, pur con il vincolo che i proprietari siano anche gestori dell’attività svolta in tali locali.
Tutte le agevolazioni indicate, dovranno riceve il benestare della Commissione UE, che dovrà rilasciare la propria autorizzazione all’applicazione di tali esimenti, per evitare che vengano qualificati come illegittimi aiuti di Stato.
Per approfondimenti si veda il D.L. 104/2020 e una nota di commento di Euroconference.
Non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) 2020 per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (art.78 D.L. 104/2020 – “Decreto Agosto”);
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggia condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate; l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata (art.78 D.L. 104/2020 – “Decreto Agosto”);
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (art.78 D.L. 104/2020 – “Decreto Agosto”);
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- previa autorizzazione della Commissione Europea, non è dovuta l’imposta anche per le annualità 2021 e 2022 (art.78 D.L. 104/2020 – “Decreto Agosto”);
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art.78 D.L. 104/2020 – “Decreto Agosto”);
ULTERIORI ESCLUSIONI DAL SALDO IMU 2020
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“Decreto Ristori “Art.9 del D.L. 137/2020 – comma 1
Non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO come indicate nell’ allegato 1 del provvedimento in esame, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle stesse attività.
- “Decreto Ristori bis“ Art. 5 del D.L.149/2020 – comma 1
Non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 (integrato dal comma 2 art.1 D.L.154/2020 –Decreto Ristori Ter) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle stesse attività, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute.
La Toscana è stata dichiarata “zona rossa” a partire dal 15/11/2020, ed è tornata ad essere “zona arancione” il 06/12/2020.
- “Decreto Ristori Quater” Art.8 del D.L. 157/2020
Tale norma introduce un’importante precisazione in riferimento alle disposizioni relative all’esclusione della prima rata IMU (art.177 del D.L. 34/2020) e seconda rata IMU (art.78 del D.L. 104/2020, art.9 del D.L.137/2020, art.5 del D.L.149/2020).
Nel disposto iniziale delle norme sopra richiamate , era prevista l’identità soggettiva tra gestore dell’attività e proprietario dell’unità immobiliare; con il nuovo disposto normativo, l’esclusione compete anche se chi svolge l’attività non è proprietario ma titolare di un diritto reale di godimento o utilizzatore in forza di un contratto di leasing o ancora è concessionario dei beni demaniali.
- Allegato 1 - Art.9 del D.L. 137/2020 ” Decreto Ristori”
- Allegato 2 - Art. 5 del D.L.149/2020 “Decreto Ristori Bis”
- Allegato 3 - Art.8 del D.L. 157/2020 “Decreto Ristori Quater”
COME COMUNICARE IL DIRITTO ALLE ESENZIONI 2020
Trattandosi di casi in cui il Comune, in via generale, non è in possesso delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021):
- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.