L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi di spettanza del Comune di fronte alle giurisdizioni amministrative nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse del Comune.
Come
La Giunta comunale, ordinato il contradditorio da parte di un giudice, valuta se l'azione o il ricorso popolare contenga elementi di interesse personale dei ricorrenti, ovvero di speciosità. In tali casi con atto motivato rifiuta di costituire in giudizio il Comune.