Le DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), conosciute anche come testamento biologico, sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017.
Una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
Banca dati nazionale delle DAT - Novità
Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1 febbraio 2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
In questo registro nazionale saranno raccolte le DAT conservate dai comuni e dai notai.
Copia delle DAT depositate precedentemente al 1 febbraio 2020 sarà acquisita alla banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 in assenza di una esplicita contraria volontà espressa dal disponente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute e Informativa trattamento dati.
Come esprimere le Dat
Le Disposizioni anticipate di trattamento - Dat possono essere espresse da persona maggiorenne e capace di intendere e di volere e redatte in forma libera con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
Chi esprime le Dat (disponente) può indicare una persona di fiducia (fiduciario), maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenti in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo allegato alle Dat.
Se le Dat non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato, sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In questi casi, il Giudice Tutelare può provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il disponente, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere le Dat nel modo che ritiene più opportuno, inserendo i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Fucecchio); l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.); il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche; data e firma.
Dove e come depositare le Dat
Le Dat devono essere consegnate personalmente, e non da un incaricato, all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza il quale non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla. Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito.
Nel Comune di Fucecchio le Dat, insieme alla richiesta di deposito, vanno consegnate presso lo Stato civile, esclusivamente su appuntamento.
Altre indicazioni utili sulle Dat
I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le Dat.
Le Dat possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
Nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, le Dat possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente il supporto utilizzato per la memorizzazione. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta.
Riferimenti normativi
Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018.
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Istanza di consegna | 40.94 KB |
Nomina fiduciario | 84.57 KB |
Accettazione della nomina di fiduciario | 42.7 KB |