La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 e in vigore dal 1° febbraio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Riconoscimento permanente dello status
L’articolo 15 della Legge n. 238/2021 afferma che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. In sostanza il possesso di tale titolo in corso di validità dimostra lo status di soggiornante di lungo periodo con i relativi diritti e tale status viene a decadere solo in conseguenza della revoca del permesso o dell’espulsione dello straniero.
Validità del permesso di soggiorno UE di lungo periodo
La legge prevede inoltre espressamente che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo sia valido per 10 (dieci) anni e sia automaticamente rinnovato alla scadenza, previa presentazione alla Questura della relativa domanda corredata di nuove fotografie. Per gli stranieri di età inferiore ai 18 anni la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di 5 anni.
I permessi di soggiorno rilasciati da oltre dieci anni
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data del 01/02/2022, data di entrata in vigore della legge 238/2021 non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
Permesso di soggiorno come documento di riconoscimento
La norma poi conferma che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000.