Accesso alle informazioni ambientali
Diritto di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche.
Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o consultabile in altro formato, riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, del territorio, delle zone costiere e marine, inclusi la diversità biologica e gli elementi costitutivi della medesima, gli organismi geneticamente modificati, nonché i fattori, le attività o le misure che incidono o possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e gli accordi ambientali.
Per autorità pubbliche si intendono le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, incluse le persone fisiche o giuridiche espletanti funzioni pubbliche inerenti alle materie ambientali o che esercitino responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, senza necessità di dimostrare alcun interesse specifico.
Strumenti di tutela
Tipo | Descrizione |
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Potere sostitutivo | Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari | La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 |