Rilascio certificati elettorali
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali attesta l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune. Il certificato riporta i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore.
Il certificato si utilizza in tutti i casi in cui è necessario dimostrare la propria iscrizione alle liste elettorali del Comune, in particolare:
- per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale (sia politica che amministrativa);
- quando si raccolgono le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari; in questo caso chi promuove la raccolta delle sottoscrizioni (candidati, gruppi politici, comitati, ecc.) deve presentare all'ufficio elettorale il modulo delle sottoscrizioni raccolte e copia dell'atto principale e/o degli atti separati;
- per uso lavoro.
I certificati si richiedono all'Ufficio Anagrafe:
- personalmente (è richiesta una marca da bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria);
- per posta ordinaria (allegando alla richiesta sottoscritta la copia di un documento d'identità del richiedente, una marca da bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione e una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta. Non sono previsti diritti di segreteria);
- per posta elettronica (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento d'identità del richiedente e la dimostrazione di aver assolto l’imposta di bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria. La fotocopia del documento di identità non è necessaria se la richiesta viene inoltrata con una delle modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 come firma digitale, firma elettronica ecc.).
- per PEC (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento d’identità del richiedente e la dimostrazione di avere assolto l’imposta di bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria. La fotocopia del documento di identità non è necessaria se la richiesta viene inoltrata con una delle modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 come firma digitale, firma elettronica ecc.).
Si raccomanda:
- in caso di invio per posta o per e-mail, di firmare le richieste inviate e di trasmettere copie dei documenti di identità leggibili;
- di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti.
I documenti richiesti a mezzo posta elettronica e PEC vengono restituiti al richiedente con lo stesso mezzo.
Il certificato viene rilasciato allo sportello dell'Ufficio Leva e Elettorale in tempo reale.
Nel caso di presentazione di moduli di sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
Per richieste riguardanti i referendum popolari il termine è di 48 ore.
I certificati elettorali sono di norma soggetti all’imposta di bollo. Ne sono esenti quando l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell’allegato B del DPR 642/1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge.
In particolare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, viene rilasciato in esenzione totale da imposta di bollo e da diritti di segreteria se ad uso elettorale (es. presentazione di candidature, proposte di referendum o di iniziativa legislativa popolare).
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare sia l’uso dei certificati, sia la norma di legge che ne prevede l’esenzione.
Strumenti di tutela
Tipo | Descrizione |
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Potere sostitutivo | Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari | La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 |